Martedì, 24 Maggio 2016 10:08

Vendere casa in comproprietà: come provvedere alla vendita in presenza di disaccordo tra le parti

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Da sempre siamo stati abituati a considerare la vendita di un immobile il più sicuro degli investimenti possibili sul mercato. In effetti, a cominciare dai tempi dei nostri nonni sino a pochi anni fa, è sempre stato così.
L'inflazione svalutava la lira nonché i risparmi che alcuni tenevano ancora in casa sotto il materasso: in questo disastroso scenario il mattone era considerato l'unico porto sicuro in cui poter far naufragare il desiderio di stabilità e sicurezza economica.
Oggi le cose non vanno proprio così. Per via della crisi non sono pochi coloro che non intendono vendere casa, con tutti gli effetti che ne conseguono in capo agli altri eredi, nella denegata ipotesi in cui un immobile sia dagli stessi goduto in regime di comproprietà.
Come fare dunque nel caso in cui uno o più eredi si oppongano in maniera irremovibile e perentoria alla vendita dell'immobile?
Le soluzioni fortunatamente esistono, passiamole al vaglio.

Divisione giudiziale: a ciascuno la sua parte

La divisione giudiziale è, stando a quanto cristallizzato nel nostro codice civile, un metodo di scioglimento della comunione, ereditaria e non, finalizzata alla vendita di un'immobile, che viene ottenuta per il tramite di un vero e proprio procedimento giudiziario di cui divengono protagonisti tutti i condividenti.
Questa "operazione" consente di garantire a ciascuno dei partecipanti alla comunione il diritto di ottenere la divisione del patrimonio comune, anche in assenza di consenso da parte degli altri condividenti.
Ne consegue che, nell'ipotesi in cui un comproprietario non intenda procedere alla vendita dell'immobile, questi potrà essere chiamato in giudizio dagli altri titolari in modo tale da addivenire alla divisione giudiziale del bene.

Divisione ex contractu

Al risultato sopra menzionato si può addivenire, nel caso si intenda vendere casa nonostante il disaccordo di uno dei comproprietari, anche tramite giusto accordo tra le parti, senza fare appello alla chiamata in giudizio. In questo caso, la divisione potrà essere ottenuta mediante contratto che contempli il frazionamento dell'immobile fra i diversi eredi in proporzione alla quota spettante a ciascuno di essi. Così facendo ogni singolo erede diverrà unico proprietario esclusivo della porzione virtuale o reale del bene a lui assegnata.

In questi casi è bene ricorrere all'aiuto di un professionista del mercato immobiliare, come per esempio salvi-immobiliare.it Agenzia immobiliare a Brescia.

Le due procedure di divisione – procedimento giudiziario e contratto – pur essendo fra loro alternative perseguono il medesimo risultato, ossia dividere il bene comune assegnando a ciascun avente diritto un valore pari alla quota che ciascuno di essi vanta sull'immobile in comunione.

Nota bene: Ogni coerede potrà rivolgersi al Tribunale con un'azione legale chiamata rescissione - da far valere entro due anni dalla divisione - nel caso in cui il valore del bene attribuito si riveli inferiore di oltre un quarto alla quota che gli sarebbe spettata.
E' opportuno inoltre sapere che, a partire dal settembre 2013, prima di avviare una causa relativa ad una divisione finalizzata alla vendita dell'immobile, è necessario perseguire un preventivo procedimento di mediazione obbligatoria, pena la "non procedibilità" della causa giudiziale.

Un consiglio: prima di valutare la possibilità di procedere allo scioglimento della comunione sul bene immobile, godete della consulenza di un valido agente immobiliare che proceda alla valutazione dello stesso, in modo tale da verificare l'effettiva opportunità o meno di procedere in tale direzione.

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